Un approfondimento con domande e risposte, focalizzato sul tema delle agevolazioni lavorative per i lavoratori che assistono le persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.n. 104/92. 

Cumulo permessi lavorativi l. n. 104/92

HO UN FIGLIO CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L.N.104/92 E FRUISCO DI TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE RETRIBUITO PER PRESTARGLI ASSISTENZA. ORA CHE DOVRÒ ASSISTERE PURE MIO PADRE, CHE È ANCHE LUI UNA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE, POTRÒ RICHIEDERE, IN AGGIUNTA, ULTERIORI TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE? SI In Base all'art. 33 della l.n.104/92, tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a prestare assistenza a più persone con disabilità grave (cumulando i giorni di permesso), ma solo ove la persona da assistere sia il coniuge o un parente/affine entro il primo grado (es. figlio o suocero) ovvero sia un parente o affine entro il secondo grado (es. fratello) purché, in tale secondo caso, i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età, abbiano una patologia invalidante o siano deceduti o mancanti.

 

Trasferimento in altra sede

LAVORO IN UN' AZIENDA PRIVATAE ASSISTO UN FIGLIO CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSIDELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.N. 104/92. IL MIO DATORE DI LAVORO PUÒ TRASFERIRMI IN ALTRA SEDE AZIENDALE CONTRO LA MIA VOLONTÀ? NO
L'art. 33, comma 5, della l.n.104/92, vieta espressamente ilt rasferimento del lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste una persona con disabilità grave presso altra sede di lavoro, senza il suo preventivo consenso.Tale diritto non rileva nel momento in cui l'intera unità produttiva viene chiusa per atto di macro-organizzazione aziendale (es. il dipendente di un ufficio postale non può chiedere che la filiale rimanga aperta appositamente per evitarel'assegnazione a nuova sede).

 

Permessi per assistenza a familiare non convivente

POSSO RICHIEDERE DI FRUIRE DEI TRE GIORNI DI PERMESSO LAVORATIVO RETRIBUITO MENSILI PER ASSISTERE MIO FRATELLO CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.N.104/92, ANCHE SE NON SIAMO CONVIVENTI? SI
L'art. 33 della l. n. 104/92 non pone il requisito della convivenza per poter fruire dei permessi retribuiti.Tuttavia, nel caso in cui la persona da assistere sia residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, sarà necessario che quest'ultimo attesti con titolo di viaggio o altra documentazione idonea ilr aggiungimento del luogo di residenza della persona assistita
(NB: la convivenza è richiesta, invece,per fruire del congedo straordinario biennale insieme ad altri requisiti).

 

Covid 19 e lavoro agile 

VI È ANCORA LA POSSIBILITÀ,PER I LAVORATORI FRAGILI, DI SVOLGERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE ANCHE CON L'ADIBIZIONE A DIVERSA MANSIONE RICOMPRESA NELLA STESSA CATEGORIA O AREA DI INQUADRAMENTO OSVOLGENDO SPECIFICHE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE? SI
Fino al 28/02/22, i lavoratori pubblici e privati che presentano una delle "patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” individuate dal decreto del Ministero della Salute del 4/2/22 potranno richiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile presentando un certificato medico attestante l’esistenza delle condizioni indicate dal decreto rilasciato dal proprio medico di medicina generale.

 

Congedo Covid per figliocon disabilità 

SONO UN LAVORATORE CON UN FIGLIO MAGGIORENNE CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.N.104/92 CHE FREQUENTA UN CENTRO DIURNO AL MOMENTO CHIUSO. POSSO FRUIRE DELLO SPECIALEC ONGEDO COVID RICEVENDO UNA INDENNITÀ PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA? SI. Fino al 31/03/22 i lavoratori dipendentI pubblici e privati, nonché gli iscritti alla gestione separata o i lavoratori autonomi iscritti all' Inpsc on un figlio con disabilità grave di qualunque età possono, alternativamente all'altro genitore, astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata della chiusura del centro diurno nonchè per la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS-Cov2 o del periodo di quarantena del figlio disposta dall'Azienda Sanitaria.